Art. 18.
(Unità locali di cooperazione).

      1. L'ACS, sulla base delle direttive e delle indicazioni del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, provvede all'istituzione di unità locali di cooperazione (ULC), con sede propria nei Paesi partner.
      2. I compiti delle ULC consistono:

          a) nella facilitazione della conduzione dei negoziati con le autorità centrali e

 

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locali del Paese partner relativamente alla definizione e alla realizzazione dei Piani-Paese e dei progetti di cooperazione;

          b) nel mantenimento dei rapporti attinenti alle iniziative di cooperazione con le autorità centrali e locali del Paese partner con la popolazione locale, nonché con gli altri soggetti che attuano interventi di cooperazione in loco;

          c) nella predisposizione e nell'invio all'ACS di ogni elemento di informazione utile alla gestione, valutazione e coordinamento delle iniziative di cooperazione intraprese, nonché alla redazione e modifica dei Piani-Paese o di singoli progetti;

          d) nella predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla redazione delle linee programmatiche per la cooperazione allo sviluppo definite all'articolo 3;

          e) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;

          f) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei beni inviati dall'ACS.